Policy and Procurement in HealthCare7 ottobre 2022 – Carmine Iorio
Non solo l’obiezione di coscienza, da parte del personale sanitario, ma anche l’obiezione di struttura non garantiscono il libero accesso all’IVG, ad oggi, in Italia. I dati prodotti dal Ministero sono obsoleti e fotografano una situazione diversa dall’attuale. Inoltre, gli stessi, risultano difficilmente utilizzabili perché in formato pdf e per nulla accurati. Ne abbiamo parlato con la professoressa Chiara Lalli e con la dottoressa Marina Toschi.
In Italia cosa stabilisce la Legge 194
L’obiettivo principale della Legge 194/78 è garantire la tutela sociale della maternità e la prevenzione dell’aborto attraverso la rete dei consultori familiari.
L’articolo 1 stabilisce che «lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio».
È prevista l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG), entro i primi 90 giorni di gestazione, per motivi di salute, economici, sociali o familiari, dopo aver esaminato le possibili soluzioni dei problemi presentati e dopo aver offerto aiuto alla rimozione delle cause che porterebbero all’interruzione della gravidanza.
Vengono stabilite due tecniche per effettuare l’IVG: quella farmacologica e quella chirurgica.
Il metodo farmacologico è una procedura medica che prevede la somministrazione di due diversi principi attivi a distanza di 48 ore l’uno dall’altro; il primo è il mifepristone, conosciuto come RU486, e il secondo è una prostaglandina. Nell’agosto del 2020 il Ministero della Salute ha aggiornato le Linee di indirizzo sull’IVG con metodo farmacologico stabilendo che tale procedura può essere effettuata esclusivamente presso strutture ambulatoriali pubbliche adeguatamente attrezzate e funzionalmente collegate all’ospedale e autorizzate dalla Regione, nonché in consultori oppure day hospital.
Il metodo chirurgico, in anestesia generale o locale, viene effettuato in strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate e autorizzate dalla Regione.
La Legge 194, nell’articolo 9, si occupa in modo specifico dell’obiezione di coscienza da parte del personale sanitario, e stabilisce che non possa essere invocata quando il proprio intervento «è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo» e anche che «l’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento».
Legge 194 e aborto: i dati
Il 30 luglio 2021 è stata trasmessa al Parlamento la “Relazione del Ministro della Salute sulla attuazione della Legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l’interruzione volontaria di gravidanza (Legge 194/78)”.
Tale relazione cercava di fotografare la situazione di più di 2 anni fa; quindi, i numeri potrebbero non corrispondere alla realtà odierna. In più tali dati non sono accurati nel dettaglio e poco utilizzabili in quanto in formato pdf e non corrispondenti completamente ai numeri dell’Istituto Nazionale di Statistica.
Secondo i dati della Relazione, l’Italia è tra i Paesi con i più bassi tassi di abortività al mondo: 5,4 interruzione ogni mille donne tra i 15 e i 49 anni.